Art. 4
In vigore dal 29 apr 2003
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti "comma 3 - bis";
b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. Con decreto del Ministro della salute d'intesa con le regioni e le province autonome possono essere stabilite, nel rispetto delle norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali, le premiscele, e gli alimenti medicamentosi ad uso veterinario, di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), ivi comprese disposizioni sull'etichettatura, sul confezionamento e sulle modalità di prescrizione e di impiego.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;71#art-4