Art. 2
In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è sostituito dal seguente:
"Art. 23
1. I veterinari e i farmacisti riferiscono tempestivamente di eventuali effetti collaterali e di eventuali sospette diminuzioni di efficacia di cui all' articolo 26-bis, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), al Ministero della salute ed ai Centri regionali di farmacovigilanza, di cui al comma 1 del predetto articolo 26-bis. Le segnalazioni sono effettuate, conformemente al modello di scheda di segnalazione di cui all'allegato II:
a) di norma, entro sei giorni lavorativi;
b) entro tre giorni lavorativi, nei casi di gravi effetti collaterali negativi sull'animale e sull'uomo.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;71#art-2