Art. 21

Sanzioni

In vigore dal 14 mag 2003
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall' della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70#art-21

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