Art. 18

Codici di condotta

In vigore dal 14 mag 2003
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico. 2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria. 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70#art-18

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