Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 30 nov 2011
1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto, in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli , nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all', è punito con l'ammenda da euro centoquattro a euro cinquemilacentosessantacinque. 2. Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in confezioni originali, semprechè non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione. 4. Le violazioni delle disposizioni di cui all' in materia di vendita a distanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settemilacinquecento. 5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2011, N. 186.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65#art-18

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