Art. 3

Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura

In vigore dal 29 apr 2003
1. La valutazione delle proprietà pericolose di un preparato si basa sulla determinazione delle proprietà chimico-fisiche, delle proprietà aventi effetti sulla salute e delle proprietà ambientali, secondo i criteri stabiliti agli . 2. Ove sia necessario effettuare prove di laboratorio ai fini della valutazione delle proprietà pericolose di cui al comma 1, esse sono eseguite sul preparato così come immesso sul mercato. 3. Ai fini della determinazione delle proprietà pericolose, sono prese in considerazione, secondo le modalità stabilite dal metodo utilizzato, tutte le sostanze pericolose ai sensi dell', comma 2, in particolare quelle che: a) sono indicate nell'Allegato VIII; b) sono classificate ed etichettate provvisoriamente a cura del responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52; c) sono classificate ed etichettate in base all' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e non figurano ancora nell' ELINCS; d) sono contemplate dall' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52; e) sono classificate ed etichettate in base all' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. 4. Per i preparati contemplati dal presente decreto, le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo di cui all', comma 2, anche se sono presenti come impurezze o additivi, sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'Allegato IX. 5. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado e della natura specifica dei pericoli è basata sulle definizioni delle categorie di pericolo di cui all', comma 2. 6. I principi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e secondo i criteri definiti nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 19 agosto 1997, e successivi aggiornamenti, tranne quando si applicano i criteri alternativi di cui agli , e 9 ed i corrispondenti allegati del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65#art-3

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