Titolo II
Art. 13
AbrogatoContumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali
In vigore dal 4 lug 2009 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5#art-13