Titolo II

Art. 13

Abrogato

Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali

In vigore dal 4 lug 2009
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5#art-13

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Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali (Art. 13 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.) — Testo vigente | Portale Normativo