Titolo II
Art. 13
Abrogato13 / 43Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali
In vigore dal 4 lug 2009
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5#art-13