Art. 13 · Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali
Titolo II

Art. 13

Abrogato13 / 43

Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali

In vigore dal 4 lug 2009
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5#art-13