Art. 2
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
In vigore dal 14 gen 2003
Modifiche all'
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
" (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-06;287#art-2