Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

In vigore dal 14 gen 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', comma 10; Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, nonché del rinnovato concetto di Governo e di Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della Costituzione, così come è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Udite le Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifiche all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. L' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: " (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali. 2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-06;287#art-1

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