Capo III

Art. 37

(L) Certificati richiesti da autorità straniere

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Certificati richiesti da autorità straniere) 1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio. 2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità. (, primo c., r.d. n. 778/1931)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-37

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