Art. 37 · (L) Certificati richiesti da autorità straniere
Capo III

Art. 37

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(L) Certificati richiesti da autorità straniere

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Certificati richiesti da autorità straniere) 1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio. 2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità. (, primo c., r.d. n. 778/1931)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-37