Capo III
Art. 37
37 / 55(L) Certificati richiesti da autorità straniere
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Certificati richiesti da autorità straniere)
1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.
2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.
(, primo c., r.d. n. 778/1931)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-37