Art. 6
Disposizioni finali
In vigore dal 23 mar 2002
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa di attuazione è adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-02-02;25#art-6