Art. 4
Norme transitorie
In vigore dal 23 mar 2002
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono attività rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-02-02;25#art-4