Art. 19
Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2003
1. Salvo quanto diversamente disposto dall', il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'articolo
- Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9#art-19