Art. 19

Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 2003
1. Salvo quanto diversamente disposto dall', il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Sirchia, Ministro della salute Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9#art-19

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