Art. 17
Aggiornamento denominazioni
In vigore dal 1 gen 2003
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9#art-17