Art. 17

Aggiornamento denominazioni

In vigore dal 1 gen 2003
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente: a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia"; e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze"; f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute"; g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"; h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali"; i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";. l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze"; m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"; n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri"; o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9#art-17

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