Art. 4

In vigore dal 13 feb 2002
1. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti integrazioni: a) al secondo comma, come sostituito dall', comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, dopo le parole: "Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale,"; b) al terzo comma, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le parole: "del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Scajola, Ministro del-l'interno Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;472#art-4

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