Art. 3

In vigore dal 13 feb 2002
1. La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianità maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;472#art-3

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