Art. 2
Omogeneizzazione della retribuzione imponibile
In vigore dal 20 dic 2001
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all', ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall', comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-11-06;423#art-2