Art. 4
Norme transitorie
In vigore dal 20 dic 2001
1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è confermato in 26 giornate lavorative.
2. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il periodo di occupazione media mensile è elevato a 26 giornate lavorative secondo il seguente schema:
a) 18 giornate nel 2002;
b) 20 giornate nel 2003;
c) 22 giornate nel 2004;
d) 24 giornate nel 2005;
e) 26 giornate nel 2006.
3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purchè di importo non inferiore all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalità di cui all', comma 1.
4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all' possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purchè non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all', comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non è revocabile.
5. I contributi relativi alla forma di previdenza per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-11-06;423#art-4