Capo IV
Art. 84
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
In vigore dal 4 lug 2001
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-84