Art. 84 · Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
Capo IV

Art. 84

108 / 109

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

In vigore dal 4 lug 2001
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-84