Parte III›Capo I
Art. 137
(L) Norme che rimangono in vigore
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all', comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli articoli di cui all', comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) , comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. All' della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-137