Capo V
Art. 118
(L) Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, )
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all', comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-118