Art. 3
In vigore dal 6 gen 2002
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;263#art-3