Art. 3

In vigore dal 6 gen 2002
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Fassino, Ministro della giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;263#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo