Art. 1

In vigore dal 13 apr 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione e per l'esercizio nella stessa regione delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni., al notaio è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un rappresentante del collegio notarile, un rappresentante del Ministero della giustizia ed un rappresentante della regione. 2. I criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i più alti livelli della funzione dirigenziale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;263#art-1

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