Art. 2
In vigore dal 20 lug 2001
1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: "Gli atti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui all'articolo 4".
2. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore".
3. Al comma 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;262#art-2