Art. 1
In vigore dal 20 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10-bis. La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;262#art-1