Capo V

Art. 32

Procedure di finanziamento della ricerca

In vigore dal 30 giu 2001
1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-32

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