Capo IV

Art. 31

Programmazione negoziata

In vigore dal 30 giu 2001
1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura. 2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-31

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Programmazione negoziata (Art. 31 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.) — Testo vigente | Portale Normativo