Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
In vigore dal 9 giu 2001
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi, le parole "15-bis, 20,", sono soppresse;
b) nell'articolo 20, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato, dopo la parola "articoli", sono inserite le seguenti: "15-bis,";
c) l'art. 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 15, comma 1, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti, rispettivamente dall' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";
d) nell'articolo 25, comma 1, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, le parole "dovuti dagli", sono sostituite dalle seguenti: "dovuti agli";
e) nell'articolo 32, concernente la riscossione spontanea a mezzo ruolo, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.";
f) nell'articolo 37, recante abrogazione di norme:
1) le parole "gli articolo", sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli";
2) le parole "11, comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "11, commi 4-bis e 5".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;193#art-2