Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
In vigore dal 9 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione;
Visto l', comma 2, della predetta legge n. 337 del 1998, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";
b) nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da "entro" a "del ruolo", sono soppresse;
c) nell'articolo 26, comma 1, concernente notificazione della cartella di pagamento, dopo la parola "comma", sono inserite le seguenti: "o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";
d) nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuità delle formalità richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la parola "tassa", è sostituita dalla seguente: "tributo";
e) nell'articolo 49, comma 2, concernente le disposizioni applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola "compatibili", sono aggiunte, in fine, le seguenti "; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26";
f) nell'articolo 50, comma 2. concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo le parole "preceduta dalla notifica", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26.";
g) nell'articolo 58, concernente opposizione di terzi, al comma 2:
1) la parola "lui", è sostituita dalla seguente: "loro";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi coobbligati";
h) nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento del debito, al comma 1, le parole "la quietanza rilasciata dal concessionario", sono sostituite dalle seguenti: "la prova dell'avvenuto pagamento";
i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni pignorati, dopo la parola "contenente", sono inserite le seguenti: "la descrizione dei beni e";
l) nell'articolo 73, concernente pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi, al comma 1, dopo le parole "si dichiara o", è soppressa la parola "si";
m) nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1, le parole "l'assegnazione", sono sostituite dalle seguenti: "la riscossione";
n) nell'articolo 76, al comma 1, concernente i limiti per l'espropriazione immobiliare, le parole "le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede supera";
o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:
1) al comma 1, le parole "delle somme complessivamente iscritte", sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo complessivo del credito per cui si procede";
2) al comma 2, le parole "le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera";
p) nell'articolo 78, comma 1, lettera e), in materia di dati contenuti nell'avviso di vendita, le parole: da "l'ammontare" a "distinte", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto";
q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili registrati, è sostituito dal seguente: "1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;193#art-1