Art. 2
Funzioni trasferite
In vigore dal 5 lug 2001
1. In conformità all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.
2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;234#art-2