Art. 1

Conferimento di compiti e funzioni

In vigore dal 5 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Conferimento di compiti e funzioni 1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;234#art-1

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