Capo II
Art. 11
Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
In vigore dal 27 apr 2001
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, )
1. Fermo restando quanto stabilito dall', commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-11