Art. 11 · Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
Capo II

Art. 11

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Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

In vigore dal 27 apr 2001
Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ) 1. Fermo restando quanto stabilito dall', commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. L'obbligo di informazione stabilito dall' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
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