Capo III

Art. 8

Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria

In vigore dal 10 apr 2001
1. Il Corpo della Guardia di finanza: a) fermo restando quanto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio ambito funzioni di polizia militare in via esclusiva; b) fornisce, su richiesta, all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all' della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria; c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68#art-8

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