Capo II

Art. 5

Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria

In vigore dal 10 apr 2001
(Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria) 1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68#art-5

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