Art. 3
Abrogazioni
In vigore dal 11 apr 2001
1. L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Norme abrogate). - 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 22, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli articoli da 1 a 24, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 25, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488, il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 130, gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l', commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10 del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli articoli da 2, comma 1o, n. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, l', comma secondo, l' e l', comma primo, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.".
2. Limitatamente ai direttori straordinari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la conferma come direttore ordinario resta subordinata al giudizio sull'operosità scientifica nel triennio di validità della nomina a direttore straordinario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-23;71#art-3