Art. 2

Trattamento economico personale statale

In vigore dal 11 apr 2001
1. Il pagamento degli stipendi e degli assegni spettanti al personale di ruolo statale in servizio presso le Stazioni sperimentali per l'industria continua ad essere effettuato direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità previste dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-23;71#art-2

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