Capo II

Art. 7

(L) Redazione e stesura di atti pubblici

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Redazione e stesura di atti pubblici 1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo. 2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-7

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