Capo I

Art. 5

(L) Rappresentanza legale

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Rappresentanza legale 1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-5

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(L) Rappresentanza legale (Art. 5 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.(Testo B).) — Testo vigente | Portale Normativo