Art. 2

Sperimentazioni

In vigore dal 31 gen 2001
1. La sperimentazione è estesa alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanità e al Ministero della giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;433#art-2

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