Art. 1
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230
In vigore dal 31 gen 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le parole: "tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, è sostituito dal seguente: "4. Al termine della fase sperimentale, che si concluderà entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvederà al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;433#art-1