Art. 3
In vigore dal 21 nov 2000
1. Al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".
2. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "degli enti e delle aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "delle banche".
3. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "detti enti ed aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "dette banche".
4. Al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-06;319#art-3