Art. 2
In vigore dal 21 nov 2000
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, è sostituito dal seguente:
". - 1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:
a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-06;319#art-2