Art. 2

Decorrenza dell'esercizio delle competenze

In vigore dal 28 nov 2000
1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente. 3. I procedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-06;312#art-2

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