Art. 2
Decorrenza dell'esercizio delle competenze
In vigore dal 28 nov 2000
1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.
3. I procedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-06;312#art-2