Art. 1
Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali
In vigore dal 15 nov 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consialio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali
l. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-06;312#art-1