Capo II

Art. 53 bis

Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici

In vigore dal 21 feb 2002
(Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici) 1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo: a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i medici capo; b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi. 2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all', comma 4. 3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che " La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2. "

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-53-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo