Capo III
Art. 22 ter
Disposizioni conseguenti agli inquadramenti.
In vigore dal 13 giu 2001
1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all', comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell', agli scrutini e ai concorsi di cui all', comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-22-ter